Commercio acciaio: nuove regole per l’industria europea

Il commercio dell’acciaio europeo affronta nuove regole su salvaguardia, CBAM, tracciabilità e dazi. Pier Paolo Ghetti, Global Trade Advisory Leader di Deloitte, analizza gli effetti su supply chain e competitività.

Per l‘industria europea dell’acciaio, la gestione degli scambi internazionali non riguarda più soltanto dazi e approvvigionamenti. Origine, tracciabilità, emissioni incorporate e flussi di importazione ed esportazione stanno assumendo un peso crescente nella gestione delle supply chain e della compliance.
È questo il quadro delineato da Pier Paolo Ghetti, Global Trade Advisory Leader di Deloitte Italia, nell’analisi dedicata alle nuove regole che interessano il commercio acciaio europeo. Un’evoluzione regolatoria nella quale politiche climatiche, difesa commerciale e sicurezza economica convergono sempre più nella gestione doganale.
«In un contesto in cui politiche climatiche, difesa commerciale e sicurezza economica si intrecciano in modo sempre più stretto, il settore siderurgico europeo è chiamato a confrontarsi con una trasformazione regolatoria che incide direttamente su costi, tempi e assetto delle supply chain», afferma Ghetti.
Secondo l’esperto, la dogana assume quindi un ruolo più ampio rispetto alla sola applicazione del dazio, diventando un punto di convergenza tra obiettivi commerciali, geopolitici, ambientali e di sicurezza economica.

Commercio acciaio: cambiano salvaguardia e tracciabilità

Sul fronte europeo, il nuovo assetto delle misure di salvaguardia introduce, secondo l’analisi di Ghetti, contingenti tariffari più restrittivi per l’importazione di prodotti siderurgici e, al superamento dei contingenti, un dazio del 50%. Una modifica che incide sulla programmazione degli approvvigionamenti e sulla sostenibilità economica dei flussi.
A questo si aggiunge un approccio più rigoroso alla tracciabilità, anche attraverso il criterio melt & pour. Il principio sposta l’attenzione dal prodotto finito al percorso industriale dell’acciaio. Come spiega Ghetti: «Non assume rilievo soltanto il Paese dell’ultima trasformazione o della rilavorazione, ma il luogo in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato».
La maggiore capacità di individuare triangolazioni, rilavorazioni minime e deviazioni dei flussi commerciali si accompagna quindi alla necessità di disporre di una tracciabilità più completa della filiera produttiva. Per le imprese, questo comporta un rafforzamento del presidio documentale relativo a:

  • fornitori;
  • processi produttivi;
  • classificazione doganale;
  • storia produttiva del bene;
  • origine e passaggi intermedi.

«Per le imprese questo significa rafforzare il presidio documentale su fornitori, processi produttivi e classificazione doganale, con effetti diretti su procurement, contrattualistica e pianificazione degli approvvigionamenti», sottolinea Ghetti.

CBAM: il costo del carbonio entra nella gestione degli scambi

Un secondo elemento rilevante per il commercio acciaio è il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), entrato nella fase definitiva dal 2026.
Il meccanismo introduce per gli importatori di acciaio l’obbligo di gestire anche le emissioni incorporate e gli obblighi finanziari collegati ai certificati CBAM, aggiungendo un ulteriore pressione competitiva.
Secondo Ghetti, il CBAM può favorire la produzione europea a minore intensità di carbonio e valorizzare gli operatori che hanno già investito nella decarbonizzazione. Al tempo stesso, nella fase iniziale può comportare per le imprese maggiori oneri amministrativi e la necessità di sistemi di gestione dei dati più solidi. Tra gli aspetti indicati dall’esperto rientrano la verifica dei dati forniti dai supplier extra-UE e la riconciliazione tra informazioni ambientali, doganali e contabili.

Prodotti downstream e classificazione doganale

Un ulteriore tema riguarda la discussione in corso sull’estensione del CBAM ai prodotti downstream. In questo scenario diventa centrale il tema delle nomenclature combinate, perché beni simili sul piano economico o funzionale possono ricadere in codici doganali differenti ed essere quindi soggetti a discipline diverse.
Ghetti richiama, a titolo di esempio, alcuni articoli di fissaggio o componenti metallici per uso industriale, che potrebbero risultare inclusi o esclusi dal perimetro CBAM in funzione della loro classificazione doganale. La classificazione assume così un peso diretto sul trattamento regolatorio e sulla competitività del prodotto.

Rottami e filiera dell’acciaio europeo

Nella lettura della filiera rientra anche il tema dei rottami. Secondo l’analisi di Ghetti, gli scraps non rientrano oggi nel perimetro del CBAM perché non sono inclusi nell’Annex I. La loro esclusione, tuttavia, non elimina gli effetti indiretti che il meccanismo può produrre sugli approvvigionamenti, sulla competitività e sulla necessità di rafforzare i presidi relativi a tracciabilità, origine e coerenza documentale lungo la catena del valore.

La competitività dell’acciaio europeo sui mercati esteri

Il tema delle nuove regole non riguarda soltanto il mercato interno. Rimane infatti aperta la questione della competitività dei produttori europei sui mercati di esportazione.
Come osserva Ghetti: «Il CBAM può infatti correggere il differenziale di costo all’ingresso nell’Unione, ma non elimina il gap competitivo che può manifestarsi quando i produttori europei si confrontano all’estero con concorrenti non soggetti a un analogo prezzo del carbonio».
In questo contesto viene richiamato il Temporary Decarbonisation Fund, proposto per sostenere la transizione low-carbon e attenuare l’impatto del costo climatico sulle imprese europee esposte alla concorrenza internazionale. Per il settore dell’acciaio, secondo Ghetti, il tema riguarda la capacità di mantenere quote di mercato estero mentre la decarbonizzazione europea procede più rapidamente rispetto a quella di molti concorrenti globali.

Dazi USA e Section 232: un ulteriore fattore di pressione

Anche le misure statunitensi rappresentano un elemento rilevante per il commercio acciaio. I dazi della Section 232 su acciaio e prodotti derivati aumentano, secondo il doganalista, il rischio di perdita di competitività per l’export europeo e richiedono alle imprese di rivedere prezzi, condizioni di consegna e strategie di accesso al mercato statunitense.
La questione riguarda inoltre il contenuto metallico incorporato e la composizione effettiva dei prodotti, con ricadute sulla documentazione commerciale e doganale. A questo si aggiunge il possibile effetto di una deviazione verso il mercato europeo di volumi esclusi o penalizzati negli Stati Uniti, che rafforza ulteriormente la funzione delle misure UE di difesa commerciale.

Commercio acciaio e compliance: un unico perimetro di rischio

Per le imprese, il punto di arrivo dell’analisi è quindi la necessità di considerare in modo integrato i diversi livelli della compliance. Ghetti sintetizza così questa evoluzione: «In questo scenario, la priorità per le imprese non è semplicemente quella di pagare correttamente il dazio, ma di governare in modo unitario l’intero rischio regolatorio».
Origine, difesa commerciale, CBAM, sanzioni, export control ed ESG non possono più essere trattati come compartimenti separati perché incidono insieme su supply chain, contratti, investimenti e pianificazione industriale.
La conclusione dell’esperto è che, per il settore dell’acciaio e per l’industria europea nel suo complesso, la competitività futura dipenderà sempre più dalla capacità di trasformare la compliance in una leva strategica, anziché considerarla soltanto un costo da assorbire.

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a cura di Maria Bonaria Mereu